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NOVITÀ PER QUANTO RIGUARDA I RIFIUTI: D.LGS. 116/2020

Gestione rifiuti speciali

Il 26 settembre 2020 ha trovato applicazione quanto disposto dal D.lgs. 116/2020, che modifica in modo sostanziale il D.lgs. 152/06 relativamente ai rifiuti.

Questa norma viene anche nominata “decreto rifiuti”, parte del Pacchetto Economia Circolare, ovvero un corpus di direttive europee sui rifiuti (UE 2018/851) e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (2018/852).

 

Possiamo riassumere le principali novità in cinque punti:

1. DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI

La distinzione principale, che rende possibile definire questa tipologia di rifiuti, nasce dalla differente origine:

 

  • rifiuti urbani sono provenienti da usi domestici o pubblici. Si possono citare i rifiuti abbandonati in strada o prodotti da parchi e cimiteri;
  • rifiuti speciali sono derivanti da attività produttive come possono essere aziende agricole, impianti industriali, artigianali e commerciali.

 

Con il nuovo D.Lgs 116/2020 vengono definiti rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze anche non domestiche.

Così facendo molte tipologie di rifiuti e relativi codici C.E.R. da speciali vengono definiti urbani, per legge.

Per le aziende non sarà necessario scegliere il gestore pubblico per lo smaltimento; dovranno però dimostrare di aver avviato i rifiuti al recupero mediante la richiesta di rilascio di un'attestazione da parte del gestore scelto.


2.
RENTRI

Così si chiamerà il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) era già stato previsto dalla legge 12/2019: ad oggi non è ancora nota la data di avvio di tale strumento.

 

Tale sistema dovrebbe dovrebbe andare a rimpiazzare:

  • il registro di carico e scarico,
  • i formulari di identificazione dei rifiuti,
  • il MUD

 

Mediante questo registro gli iscritti potranno così garantire una trasmissione sempre aggiornata ed in tempi brevi agli enti di vigilanza di tutti i dati relativi alla gestione dei rifiuti.


3. 
REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Fintanto che non sarà in opera il nuovo sistema di tracciabilità (RENTRI) resta in vigore l'obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti per tutti coloro che ne erano precedentemente obbligati, ma sono ora esclusi:

  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti.
  • le aziende che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, come all’articolo 212, comma 8

 

Subisce invece una modifica l'obbligo di conservazione, ridotto dai cinque ai tre anni.


4. TRASPORTO DEI RIFIUTI E FIR

Viene reso possibile, per il trasportatore, inviare la quarta copia del FIR al produttore a mezzo PEC (Posta elettronica certificata), a condizione che il trasportatore conservi il documento originale o, successivamente, effettui l'invio dello stesso al produttore.

Varia inoltre la durata di conservazione dei formulari, con una riduzione da cinque a tre anni.

In alternativa alla tradizionale modalità di vidimazione del formulario, viene introdotta la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR mediante un’apposita applicazione reperibile tramite i portali istituzionali delle camere di commercio, scaricando format identificati da un numero univoco.

Qualora i citati portali non fossero ancora operativi, è ovviamente consentito procedere con la classica modalità utilizzata finora.

In merito al trasporto di rifiuti generati da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, la normativa precisa che tali materiali sono considerati prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio di colui che effettua questi interventi. E' poi permesso che, per quantitativi limitati che non giustificano la creazione di un deposito presso il luogo di svolgimento, il trasporto degli stessi dal luogo della loro produzione alla sede - in alternativa al FIR – si effettui con la redazione del documento di trasporto (DDT) contenente le informazioni indispensabili per la tracciabilità del materiale, da esibire qualora avvenga un controllo in fase di trasporto.

 

Per trasportare questi materiali è quindi necessario sempre produrre un documento, FIR o DDT, e il conseguente obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.


5. 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Per quanto riguarda il conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) è stata prevista, a partire dal 26 settembre 2020, la predisposizione da parte del destinatario dei rifiuti (impianto che effettua operazione D13, D14, D15) di un'attestazione di avvenuto smaltimento, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto.

 

Questo documento deve riportare almeno:

  • i dati dell'impianto e del titolare;
  • la quantità dei rifiuti trattati;
  • la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

 

E' importante precisare che quest'obbligo sarà in vigore fino all’entrata in esercizio del già descritto sistema RENTRI.

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