Con il Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 n.69 sono stati definiti i criteri che permettono al conglomerato bituminoso, conosciuto anche come “fresato d’asfalto”, rifiuto identificato con il codice CER 17.03.02 e proveniente dalla fresatura degli strati di pavimentazione (es: strade, parcheggi) o dalla demolizione delle pavimentazioni, di cessare la qualifica di rifiuto.
Per cessare la qualificazione come rifiuto, il conglomerato, riutilizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, deve soddisfare tutti i seguenti criteri:
- utilizzabile in miscele bituminose prodotte con miscelazione a caldo o a freddo o per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati impiegati nella costruzione di strade;
- rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 o UNI EN 13242;
- rispettare le specifiche riportate nella parte B dell’allegato 1:
> verifiche sui rifiuti in ingresso, anche tramite controllo visivo;
> verifiche su ogni lotto, pari a 3.000 mc, di granulato di conglomerato bituminoso prodotto nell’impianto.
L’art.1 co.2 del DM dispone che questi criteri non si applicano ai materiali che soddisfano i requisiti per la classificazione come sottoprodotti e che sono stati classificati come tali dai relativi produttori.
Il rispetto di questi criteri è attestato dal produttore di granulato di conglomerato bituminoso tramite una dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta al termine della produzione di ogni lotto (pari a 3.000 mc). Questa dichiarazione dev’essere inviata all’autorità competente, cioè quella rilasciante l’autorizzazione/comunicazione al recupero dei rifiuti, ed all’ARPA tramite raccomandata r/r o in via telematica, rispettando le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (con le seguenti modalità alternative: utilizzo di SPID, invio unitamente a copia del documento d’identità, invio da domicilio digitale oppure sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata).
Il produttore deve conservare, oltre alla dichiarazione di conformità, per cinque anni anche un campione di granulato per ciascun lotto. La conservazione del campione non è richiesta alle imprese registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001 e che rispettano i requisiti documentali riportati nell’art.5 commi 2 e 3.
I produttori di granulato di conglomerato bituminoso e che utilizzano i rifiuti oggetto del DM nei loro processi produttivi, devono aggiornare le proprie autorizzazioni (AIA oppure ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/06) o comunicazioni (ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/06) entro il 31/10/2018. Sino a tale data, il granulato prodotto può essere utilizzato se comunque rispetta le caratteristiche richieste dai criteri precedentemente illustrati ed attestate mediante la dichiarazione di conformità.
Fonte: Puntosicuro.