IL PROBLEMA.
Capita sempre più spesso che il proprietario di un terreno, isolato o pertinenziale ad un edificio, si ritrovi suo malgrado un cumulo di rifiuti abbandonato all’interno della sua proprietà. La conseguenza più antipatica è che spesso le amministrazioni pubbliche, utilizzando vari tipi di strumenti, addossano sbrigativamente al proprietario l’onere della rimozione e persino della bonifica del suolo, anche se egli è del tutto estraneo all’abbandono.
In materia si registra una certa confusione su quali siano le regole effettivamente vigenti. Proviamo a rimettere un po’ di ordine.
La norma a cui fare riferimento è innanzitutto l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006: stabilisce che, in caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, il responsabile dell'inquinamento è tenuto alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Sempre l'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 chiarisce poi che il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area sulla quale sono stati abbandonati dei rifiuti sono tenuti in solido con il responsabile dell'inquinamento al recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi solo nel caso in cui l'illecito deposito possa essergli imputato a titolo di dolo o colpa.
Si tratta ora di capire meglio quando tale onere grava sul proprietario e, di conseguenza, quando la responsabilità penale per abbandono di rifiuti, sancita dagli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, ricade anche sul proprietario in caso di sua inerzia. Tali questioni, certamente non nuove, hanno suscitato non pochi dibattiti e numerose pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali nonché delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione. Vediamo quali sono gli ultimi orientamenti della giurisprudenza amministrativa e penale al riguardo.
In tal proposito, costante giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abbandonati o depositati rifiuti sussiste solo se la violazione dell'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.
LE RISPOSTE.
Come può cautelarsi quindi il proprietario, per evitare di vedersi imputata una negligenza rilevante e di essere destinatario di un'ordinanza di rimozione e ripristino in caso di ritrovamento di rifiuti abbandonati sul suolo di proprietà o in godimento? Apporre una idonea recinzione e cartelli dissuasivi, effettuare controlli e verifiche periodiche dell'area, segnalare abusi alle autorità preposte alla vigilanza ambientale possono essere un valido metodo per evitare l'adozione di un provvedimento sindacale.
Ma come non incorrere in responsabilità penale? Ricordiamoci che la giurisprudenza ha recentemente sancito che il proprietario di un fondo (e/o il titolare di diritti reali o personali di godimento, quali usufrutto, enfiteusi, locazione, affitto di azienda) può essere soggetto a imputazione penale, a prescindere da chi siano gli autori dell'abbandono di rifiuti, qualora non l’abbia impedito. Sussiste insomma un obbligo di vigilanza che si fonda su una generale posizione di garanzia in capo al proprietario o e/o titolare di diritti di godimento. Anche in questo caso, quindi, ogni attività cautelativa atta ad evitare l'abbandono di rifiuti sul terreno (ad es. recinzione dell'area, controlli periodici) costituisce un utile strumento per evitare rischi di sanzioni.
Nel caso di compresenza sul terreno di soggetti diversi dal proprietario (es. usufruttuari o titolari di diritti di godimento a titolo di locazione, affitto di azienda, comodato…) è sempre molto utile anche curare apposite pattuizioni contrattuali per stabilire precisi ambiti di diligenza e di responsabilità. Su tutti gli aspetti trattati il nostro studio è a completa disposizione per chiarimenti o per consulenza e assistenza.
Massimo Zortea e Giada Dalla Gasperina
Studio Legale Associato Zortea Sandri