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Modifiche al regolamento EMAS

Con Regolamento 2017/1505 del 28 agosto 2017 la Commissione ha modificato gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

La Commissione auspica che si tenga ormai conto esclusivamente delle nuove disposizioni della norma internazionale ISO 14001:2015 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni per l'analisi ambientale e nell'allegato III al regolamento (CE) n.1221/2009 che stabilisce le prescrizioni relative all'audit ambientale interno.
Tuttavia, quelle organizzazioni desiderose di ottenere o mantenere la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001, non dovrebbero essere tenute ad applicare gli allegati rivisti del regolamento (CE) n. 1221/2009 prima dell'applicazione della nuova versione della norma internazionale ISO 14001, pertanto vengono introdotte diverse norme transitorie.

La Commissione riporta all'articolo 2 del Regolamento 2017/1505 che le disposizioni degli allegati del modificato Reg. n.1221/2009 va accertato in occasione della verifica dell'organizzazione, a norma dell'articolo 18 del regolamento 1221.
Nel caso di un rinnovo della registrazione EMAS, se la verifica successiva deve essere effettuata prima del 14 marzo 2018, la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.

Tuttavia, prima del 14 settembre 2018 la verifica può, con l'accordo del verificatore ambientale, essere effettuata a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013. In tal caso, la validità dell'attestazione del verificatore ambientale e il certificato di registrazione saranno validi solo fino al 14 settembre 2018.

Fonte: INSIC

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